Sentenza della Corte di Cassazione di Torino relativa al ricorso per il caso De Barbieri

28 febbraio 1884

Trascrizione integrale della sentenza n. 185 8134

In nome di S. M. Umberto I
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
La corte di Cassazione sedente in Torino
Sezione Penale

Composta dai Signori



Rossi__________________ff di Presidente
Parini_________________ Consigliere
Verga_________________ "
Schacchetti____________ "
Rovasenda_____________ "
Pomodoro_____________ "
Verdobbio_____________ "

Ha pronunciato la seguente

sentenza
Sul ricorso

di


De Barbieri Luigi fu Antonio e di Rosa Picastro, nato a Genova il 2 novembre 1852, ivi residente, indicato nella fede di nascita per De Barbieri Casagrande e nel resto come sopra, celibe, contro la sentenza della Corte di Genova proposita addì 31 luglio 1883, con la quale fu, con le maggiori spese, confermata quella del Tribunale di detta città in data 12 giugno dello stesso anno, che, quale colpevole, con circostanze attenuanti, di atti di libidine contro natura, lo condannò alla pena di tre anni di carcere computato il sofferto e solidalmente con altro alla spesa.

La Corte


Intesa la relazione della causa, fatta dal Consigliere Signor Parini ed intesa la conclusione del Sostituto Procuratore Generale Signor Castelli contrarie alla domanda.
Ritenuto che nell'interesse del ricorrente si sono proposti due mezzi di annullamento e così:
1 - Violazione dell'articolo 425 del Codice penale e del 323 di quello di procedura penale: il fatto avvenne in una camera chiusa per modo che altri non vi poteva entrare e quindi non poteva aver caso di parlarse di scandalo poiché il fatto era accaduto in luogo privato, ov'era escluso il concetto della pubblicità.
La Corte dunque confuse i termini della questione poiché se l'albergo era pubblico, non lo era la stanza assegnata a chi aveva preso alloggio in essa:cotesto errore cagionò un'erronea soluzione della questione e trasse con se la violazione dell'articolo 425 precitato e rese nulla la sentenza per difetto di motivazione.
2 - Violazione ulteriore dell'articolo 323 n. 3 del Codice di procedura penale, perché mentre era stato dedotto come motivo d'appello che tutt'al più sarebbesi trattato di reato tentato e non mai di reato consumato e mentre la resultanza della causa dimostra che l'atto sodomitico non fu compiuto, la corte con una motivazione troppo laconica ed incerta, condannò il De Barbieri omettendo completamente di giudicare sul motivo sovraccennato.
Attesochè a torto, col primo mezzo, il ricorrente confuse la impugnata sentenza perché abbia ritenuto che in ordine dell'atto di libidine contro natura si fosse verificato scandalo, mentre quel fatto avvenne in una stanza chiusa, sia pure di un Albergo luogo accessibile ad ogni persona, imperocché l'articolo 425 del Codice penale non richiegga che lo scandalo sia pubblico, e la sentenza, indipendentemente dalla pubblicità dell'albergo, ha ritenuto che quel fatto fu avvertito per discorsi tra il ricorrente e l'altra persona da un altro che stava in attigua stanza e dai quali poté comprendere l'atto turpissimo che fra essi si commetteva e si determinò ad avvisare la cameriera e il padrone per farli cessare, come avvenne, facendo questi intervenire, a proposito, il delegato di pubblica sicurezza: onde è chiaro che per quel fatto costituisse offesa al senso morale di chi lo conobbe, si verificò lo scandalo a cui accenna l'articolo 425 sopra citato e che la Corte poteva rettamente aver avuto luogo;
Attesochè, quanto al secondo mezzo non sussista la pretesa ammissione di giudicare sulla questione se il fatto, di cui il ricorrente fu ritenuto colpevole, costituisse un reato tentato, poiché la Corte di questa questione si occupò quando disse che dalla risultanza della causa era provato che l'atto di libidine compiuto dai due imputati e così anche dal ricorrente presentava gli estremi del reato di cui all'articolo 425 del codice penale e così del reato consumato; che se cotesto motivo fu espresso in modo assai succinto, ciò vuolsi attribuire all'essere già assodato per la costante giurisprudenza di questa Corte suprema e sì pure che quella di Firenze, che non solo l'atto sodomitico, ma qualunque atto inteso a cercare un compiacimento carnale al di fuori delle vie naturali, ed esercitare sopra persona dello stesso, o di diverso sesso, costituisce atto di libidine contro natura, quand'anche non susseguito da completo sfogo carnale, in quanto la legge non ha stabilito quali siano gli atti che costituiscono le varie fasi della esecuzione di sifatto reato e poiché nel caso la Corte ritenesse che il ricorrente introdusse il suo membro virile nell'ano del Marchese, e quindi che l'atto stesso fosse consumato, un sifatto giudizio, rimosso al criterio del giudice di merito, non può, in difetto di più questa disposizione di legge, essere contestato

Per tutti questi motivi


Rigetta il ricorso di De Barbieri Luigi contro la sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 31 trentuno luglio 1883 milleottocentoottantatre della quale si tratta e lo condanna al pagamento di Lire centocinquanta di multa e alle spese.
Così pronunciato in pubblica udienza in Torino il Ventotto del mese di febbraio milleottocentoottantaquattro.
(seguono le firme dei membri della corte).
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