Berlino, 18 giugno 1942
Il Ministro della Giustizia del Reich
917C Norweg./2-IIIa2 1263/42
A:
Il Reichskommissar per i territori della Norvegia occupata a Oslo
Soggetto: Atti innaturali tra donne
Risp. alla lettera del 27 maggio 1942
a) I R Solo 5 Tgb. Nr. 7812 -
Sinora
i risultati dei colloqui della Commissione Ufficiale per la Legge
Criminale del Reich non prevedono di rendere punibili atti innaturali
tra donne.
Le principali ragioni sono le seguenti.
L’attività
omosessuale tra donne, ad eccezione delle prostitute, non è
così
diffusa come tra gli uomini e, dati i più diffusi tipi di
relazioni
sociali tra donne, è più facile sfuggire al controllo
pubblico. Ne
consegue che la maggiore difficoltà di individuare tali
comportamenti
comporterebbe pericoli di testimonianze e indagini infondate. Una delle
principali ragioni per punire atti sessuali tra uomini - vale a dire,
la distorsione della vita pubblica a causa dello sviluppo di legami di
dipendenza personale - non ha ragione di essere per le donne, a causa
del loro minor peso nella società e nel pubblico impiego.
Infine, le
donne che indulgono in relazioni sessuali innaturali non sono impedite
del tutto come agenti procreativi diversamente dagli omosessuali
uomini, anche perché l’esperienza mostra che in seguito le donne
tornano spesso a relazioni normali.
p. p. Dr Schäfer.
a cura diMassimo Consoli